Ultime novità in tema di GREEN PASS e nuove FAQ governative

Con gli ultimi provvedimenti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Legge di conversione del D.L. 105/2021  e il nuovo D.L. n. 127/2021, c.d. “green pass lavoratori” sono state previste alcune modifiche alla disciplina concernente la durata delle certificazioni verdi Covid-19.

Considerato che, a far data dal prossimo 15 ottobre, chiunque svolge un’attività lavorativa, nel settore privato e pubblico, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, avrà l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde, e che tale obbligo permane anche a carico dei fruitori di una serie di servizi e attività (tra cui, i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, gli spettacoli aperti al pubblico e le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò), sembra utile ricapitolare, in breve, quali sono le ipotesi che permettono di ottenere il c.d. green pass, e i relativi termini di validità.

 

È bene fin da subito chiarire che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, la durata della certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:
1. vaccinazione;
2. guarigione;
3. test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

 

Per quel che concerne l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2:

• la certificazione rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale ha una validità di 12 mesi a partire dalla seconda somministrazione – comma 3, primo periodo;
• la certificazione è rilasciata anche contestualmente alla prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono 2), con validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale – comma 3, secondo periodo;
• nei casi di vaccino monodose, come precisano le FAQ governative, la Certificazione è generata dal 15° giorno dopo la somministrazione ed è valida per 12 mesi;
• nel caso di somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2, la certificazione ha validità fin dal giorno della somministrazione e per i 12 mesi successivi – comma 3, terzo periodo;
• nel caso di soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo di vaccinazione, la certificazione verde ha validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione – comma 4-bis;

 

Nei casi di avvenuta guarigione da COVID-19 la Certificazione verde ha una validità di 6 mesi, a far data da tale evento, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute (comma 4).

 

Infine, nei casi di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 il green pass ha una validità pari a 48 ore a partire dall’ora del prelievo (comma 5).

Inviamo in allegato le FAQ governative aggiornate sul tema del “Green Pass”

Allegati

  • pdf FAQ 28_09
    Dimensione del file: 389 KB Download: 3899

Torna all'elenco

In primo piano

Esonero contributivo per i datori di lavoro con certificazione di parità

L’Inps con messaggio n. 4479/2024 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2024. In particolare, come previsto…

Saldi al via il 4 gennaio. Confcommercio Federmoda Udine: «Fiduciosi nella…

Allineato con quasi tutto il resto d’Italia (solo la Valle d’Aosta ha scelto il 2 gennaio e l’Alto Adige ha preferito l’8 gennaio), il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione dei saldi sabato 4 gennaio. «I saldi continuano a essere un…

SANZIONI PER LE IMPRESE, CON I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, CHE NON SI…

Dal 1 Dicembre 2024 e fino al 28 febbraio 2025 dovranno registrarsi sulla piattaforma dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Autorità competente NIS): • LE MEDIE/GRANDI IMPRESE (imprese con più di 50 occupati e che realizzano un fatturato…

Nuova classificazione Ateco 2025: gli adempimenti statistici e…

L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di…

Allegati

  • pdf FAQ 28_09
    Dimensione del file: 389 KB Download: 3899