Trasparenza fiscale: sanzioni al via da gennaio 2022

Si ricorda che la Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione obbligatoria – entro il 30 giugno di ogni anno – dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti di Stato e contributi pubblici ricevuti dall’impresa nell’esercizio dell’attività  nel corso dell’anno precedente, qualora l’importo complessivo sia superiore ad € 10.000. 

 

Questo adempimento può essere assolto dall’impresa mediante la pubblicazione dei dati sul proprio sito internet e/o portale digitale, e, in mancanza, tutti i dati relativi all’obbligo di trasparenza potranno essere riportati sul portale dell’Associazioni di categoria di appartenenza.

 

I nostri uffici sono a disposizione per questa eventualità e per inviarvi la modulistica necessaria al fine di adempiere alla pubblicazione tramite il nostro sito internet.

 

Le sanzioni previste in caso di violazioni riguardanti l’obbligo informativo relativo alle sovvenzioni, sia in denaro che in natura per importi superiori a € 10.000 complessivi, erogate dalle pubbliche amministrazioni alle imprese e agli enti del terzo settore partiranno con il  1° gennaio 2022.

 

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

– Società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della nota integrativa (micro-imprese).  Le società di capitali con bilancio ordinario assolvono a tale obbligo compilando un’apposita sezione della nota integrativa.

– Società di persone (Snc, Sas);

– Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)

 

Le Micro imprese, le società di persone e le imprese individuali (a prescindere dal regime contabile adottato)  sono interessati dall’obbligo informativo con l’entrata in vigore del Decreto Crescita.

 

Si precisa che:

  • se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia di € 10.000 ma complessivamente superano detto importo, sono tutti soggetti all’obbligo di pubblicazione
  • se invece i singoli aiuti inferiori a € 10.000, tra loro sommati non superano complessivamente i € 10.000,  non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.

Attenzione che l’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

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