Tax Credit Riqualificazione Credito d’imposta per ristrutturazione alberghi e strutture ricettive
Premesso che dal 1° gennaio 2019 le funzioni in materia di Turismo sono state trasferite Al Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT
Il Decreto n. 598/2017, tra le varie cose, ha individuato le strutture ricettive beneficiarie, gli interventi ammissibili al beneficio, le soglie massime di spesa agevolabile, i criteri di verifica/accertamento dell’effettività delle spese sostenute, la procedura per l’ammissione delle spese e per il relativo riconoscimento/utilizzo, la procedura di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito d’imposta oltre alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
La COMPILAZIONE DELL’ISTANZA si potrà effettuare esclusivamente sul Portale dei procedimenti del Ministero dalle ore 10.00 del 21 febbraio 2019 alle ore 16.00 del 21 marzo 2019. A breve l’azienda interessata potrà procedere a compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute
INVIO DOMANDE – CLICK DAY dalle ore 10.00 del 3 aprile 2019 alle ore 16.00 del 4 aprile 2019
Si ricorda che il riconoscimento del credito d’imposta avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e nei limiti dell’importo complessivo messo a disposizione dallo stato.
Sono ammesse a credito d’imposta le strutture ricettive: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Gli interventi ammessi a beneficio sono:
- manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett b) – c) e d) DPR n. 380/2001)
- l’eliminazione delle barriere architettoniche (ex L. 13/89 e DM 236/89)
- l’incremento dell’efficienza energetica
- l’adozione di misure antisismiche
Sono ammesse anche le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’attività i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successiva.
Il totale delle spese ammissibili è limitato alla somma di € 307.692,30
Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000 in quanto l’agevolazione è concessa in regime “de minimis” Reg. UE n. 1407/2013