Sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario

Dato il grave turbamento dell’economia a seguito dell’epidemia COVID-19, il governo attraverso il decreto legge n°18 (17 marzo 2020), prevede un sostegno all’economia attraverso il sistema bancario. Qui di seguito i principali articoli del decreto.

 

Art 49 Fondo Centrale di Garanzia PMI – per la durata di 9 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Legge “Cura Italia” – prevede ulteriori interventi, in deroga all’ordinaria disciplina, per un contenimento degli effetti negativi sulle imprese:

  • la garanzia viene concessa a titolo gratuito
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro
  • per gli interventi di garanzia diretta (Fondo Centrale a Banca) la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000
  • mentre per gli interventi di riassicurazione (attraverso i Confidi) la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi a condizione che le garanzie rilasciate da quest’ultimo non superino la percentuale massima di copertura dell’80% per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito purché nel nuovo finanziamento sia prevista l’erogazione di un credito aggiuntivo (rispetto al debito rinegoziato) in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo oggetto del finanziamento di rinegoziazione
  • per le operazioni per le quali le banche hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento – o della sola quota capitale – su operazioni garantite dal Fondo, è previsto l’allungamento automatico anche della durata della garanzia del Fondo
  • nelle richieste di garanzia c’è l’esclusione del modulo “andamentale dell’impresa” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo, che per ora andrà effettuata solo su modulo economico finanziario; questo importante aspetto permette di ammettere a garanzia del Fondo un base più ampia di imprese
  • per il settore turistico alberghiero e le attività immobiliari è prevista la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga agli attuali limiti, per operazioni di investimento immobiliare con finanziamento a durata minima 10 anni e per importi superiori a € 500.000
  • sono ammissibili a garanzia del fondo, con copertura diretta 80% e in riassicurazione 90% nuovi finanziamenti a 18 mesi – 1 gg di importo non superiore a € 3.000 erogati da banche concessi a favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa ( P IVA) la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. In questo caso, per le piccole e medie imprese, l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione

È necessario ricordare che sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze” in quanto rientrano nella nozione di “imprese in difficoltà”

L’articolo segnala anche che – con un successivo Decreto di natura non regolamentare del MISE – possano essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle imprese con forme e condizioni in conformità alla normativa europea.

 

Art 54 Fondo solidarietà mutui “prima casa” per la durata di 9 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Legge “Cura Italia”
In deroga alla disciplina del Fondo Centrale di Garanzia PMI, i benefici del Fondo di solidarietà di cui all’art 2 – commi da 475 a 480 – della Legge 244/2007 sono estesi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE

 

Art 56 Sostegno finanziario alle PMI
L’articolo prevede una “moratoria straordinaria” per le PMI che possono avvalersi, dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche delle seguenti misure di sostegno finanziario:

      • Per le aperture di credito a revoca (fidi bancari) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o a quella di presentazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020
      • Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
      • Per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, i pagamenti della rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto della sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. L’impresa può anche fare richiesta di sospendere soltanto i rimborsi della quota conto capitale.

Per accedere a questi benefici, unitamente alla comunicazione di richiesta di cui sopra, l’impresa deve allegare un’autocertificazione di aver subito in una riduzione parziale o totale dell’attività con relativa temporanea carenza di liquidità quale diretta conseguenza della diffusione dell’epidemia.

Anche per queste linee le esposizioni debitorie dell’impresa non devono essere classificate come esposizioni creditizie “deteriorate”.

Con riferimento a finanziamenti erogati con garanzia del Fondo Centrale, le operazioni di cui sopra sono realizzate senza preventiva autorizzazione e con automatico allungamento del contratto in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario; vale anche per i finanziamenti agevolati previa comunicazione all’Ente incentivante che può provvedere entro 15 gg le integrazioni necessarie

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