Soluzione Positiva su “Quota 100”

Trova una risposta concreta il grande impegno di Fnaarc assieme alle organizzazioni sindacali di categoria (Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl e Usarci).

La circolare dell’Inps dello scorso 9 agosto chiarisce che sono cumulabili i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione relativi all’attività lavorativa svolta prima della decorrenza stessa.

L’Inps ha chiarito che, maturato il diritto alla decorrenza della pensione “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni), i redditi percepiti dall’agente di commercio (pagamento delle provvigioni) successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa (ordini per attività di promozione di conclusione di contratti) svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa. Allo stesso modo è da ritenersi cumulabile la liquidazione delle indennità di fine rapporto.

Inoltre l’Inps ha specificato che l’agente di commercio, presentando la domanda per “quota 100”, può indicare nella domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione nel caso in cui sia ancora tenuto a lavorare il preavviso. In questo modo il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo del preavviso sarà cumulabile con la pensione che l’agente andrà a percepire (dalla data differita).

Una grande vittoria sindacale – tiene a sottolineare il Presidente Alberto Petranzan – a favore della categoria che si vedeva esclusa dal poter beneficiare della pensione anticipata “quota 100”. In futuro – sostiene inoltre Petranzan – sarà sempre più fondamentale l’intesa di tutte le sigle sindacali per risolvere le questioni relative al mondo previdenziale degli agenti di commercio”.

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