Sanificazione ambienti e acquisto DPI: il credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri e le modalità per comunicare le spese agevolabili

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto sostegni Bis e accessibile anche per i professionisti.

Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, su apposito modello. E’ inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.

L’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.

Si allega la modulistica per la comunicazione e le relative linee guida.

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