Saldi estivi al via da sabato 5 luglio. Confcommercio ricorda le regole

Confcommercio provinciale di Udine informa che l’avvio dei saldi estivi decorre quest’anno da sabato 5 luglio e che, secondo la norma vigente, non è più dovuta alcuna comunicazione ai Comuni.

Nel caso l’impresa intenda sfruttare l’intero periodo (l’arco temporale va dal 5 luglio al 30 settembre) di circa 12 settimane si dovrà però prevedere una pur minima interruzione (anche di un solo giorno). Da tempo è stato soppresso anche il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40  giorni che precedono i saldi.

La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

La pubblicità deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un’informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati.

Le merci in offerta devono essere presentate in maniera distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria deve essere sospesa.

Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

È inoltre fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura “vetrina in allestimento” per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.

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