Riforma incompatibilità per gli agenti immobiliari
Il 26 maggio entra in vigore la nuova Legge europea sull’incompatibilità per gli agenti immobiliari.
La Legge europea 2018 (L. n. 37/2019) che modifica all’art. 2 la L. n. 39/1989 (articolo 5 comma 3) in tema di incompatibilità per gli agenti immobiliari è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, sabato 11 maggio.
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 della Legge che regola l’attività di mediazione immobiliare (L. n.39 del 3 febbraio 1989) recita:
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia – accoglie con favore il nuovo testo che ha recepito le istanze della Federazione, in accordo con la Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione.