Riepilogo delle norme in vigore dal 6 agosto riguardanti il Green Pass

Ricordiamo le norme in vigore da oggi 6 agosto circa l’utilizzo del green pass.

Da venerdì 6 agosto Green Pass obbligatorio per le consumazioni al tavolo all’interno 

Il green pass sarà obbligatorio per poter svolgere le seguenti attività da oggi venerdì 6 agosto:

🍽️ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso. Viene fatta esclusione per i servizi di ristorazioni delle strutture ricettive, qualora riservati ad uso esclusivo dei clienti della struttura. Nel caso in cui i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche ai clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.  ( In allegato FAQ governativa) 

⚽ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

️🖼️ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

 🏊 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso

 🎡 Sagre e fiere, convegni e congressi

 🎢 Centri termali,( salvo che siano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche), parchi tematici e di divertimento

 🎭 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione

 🎰 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

📝 Concorsi pubblici

💍 🍾Accedere a locali dove si svolgono festeggiamenti a seguito di cerimonie civili o religiosi (es. matrimoni in ristorante o catering in villa)

 🟠 🔴 Accedere a regioni in fascia arancione o rossa

 🚑 Accedere a sale d’attesa dei reparti di emergenza e pronto soccorso, RSA.

Verifiche

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso.

Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

App VERIFICA C19 scaricabile ai seguenti link:

– per chi ha sistema operativo IOS (Apple): https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117

– per chi ha sistema operativo ANDROID (Samsung, Huawei, ecc.) https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19

L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (modello allegato)

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

 

“GREEN PASS” OBBLIGATORIO ANCHE PER I DIPENDENTI  ?

Anche se nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 22 luglio si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere o accedere” alle attività e agli ambiti menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non opera alcun riferimento allo “svolgimento” delle attività.

Si deve conseguentemente ritenere che il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa.

Vi ricordiamo di scaricare ed esibire la cartellonistica relativa aggiornata alla normativa sul green pass che potete trovare in allegato. 

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