Registro sostanze zuccherine – Etichettatura del pesceglassato – Note ICQRF
REGISTRO DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE
Si informa che, relativamente alla tenuta del Registro delle sostanze
zuccherine,
i produttori e gli importatori di saccarosio, escluso lo zucchero a
velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri
estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in
soluzione, sono ancora soggetti all’obbligo di tenuta del registro.
Per “importatore”, ha chiarito l’ICQRF, deve intendersi “il soggetto
giuridico o la persona fisica che introduce sul territorio nazionale
le sostanze zuccherine precitate, originarie/provenienti da Paesi
Terzi e che non siano state già immesse in libera pratica in altro
Stato membro dell’Unione europea da parte di altro operatore
economico”. I soggetti tenuti all’obbligo del registro di carico e
scarico devono registrare tutte le introduzioni/uscite/utilizzazi
di tali sostanze zuccherine nel loro stabilimento/deposito e non solo
quelle oggetto di importazione o di produzione. Pertanto, i grossisti
che effettuano anche operazioni di “importazione” nel senso sopra
precisato sono ancora obbligati alla tenuta del registro per la
totalità delle movimentazioni o utilizzazioni delle sostanze
zuccherine.
Continua a valere, in ogni caso, l’esenzione per gli operatori che
commercializzano soltanto zucchero preconfezionato in bustine di peso
massimo pari a 10 grammi.