Pubblicato il Nuovo Regolamento UE De Minimis
Lo scorso 5 dicembre 2023 è stato pubblicato – sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – il nuovo Regolamento relativo all’applicazioni degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti De Minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Il nuovo regolamento modifica le norme generali per gli aiuti pubblici all’interno dell’UE ed esenta i finanziamenti di piccola entità dal controllo di compatibilità, in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza all’interno del mercato unico; in particolare, il nuovo regolamento innalza da 200.000 euro a 300.000 euro la soglia massima dell’importo degli aiuti consentiti – per singola impresa e/o impresa unica – nell’arco di tre anni.
Di seguito le quattro importanti novità introdotte:
- il massimale dell’aiuto per imprese passa da € 200.000 ad € 300.000 (di equivalente sovvenzione) nei tre esercizi finanziari;
- l’aiuto concesso sotto forma di prestito è considerato trasparente se il prestito è assistito da una garanzia di almeno il 50% entro l’ammontare di 1,5 milioni di euro su 5 anni (precedentemente era un milione di euro) oppure di 750.000 euro su 10 anni (precedentemente era di 500.000 euro);
- l’aiuto concesso sotto forma di garanzia è considerato trasparente se la garanzia non supera l’80% del prestito e l’importo garantito è nel limite di € 2.250.000 con una durata di 5 anni (precedentemente la soglia era pari a 1,5 milioni di euro) oppure di € 1.125.000 con durata di 10 anni (precedentemente la soglia era pari a 750.000 euro);
- viene introdotto l’obbligo per gli Stati membri di adottare il registro pubblico centrale per la registrazione degli aiuti in De Minimis.
Questo obbligo è già stato ottemperato dall’Italia.
Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura), in quanto è stato adottato – e pubblicato insieme al provvedimento in commento – un atto ad hoc per questi comparti.
Per comodità si allega il regolamento UE 2023/2831.