Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Plastica monouso.

A decorrere dal 3 luglio 2021, saranno vietati i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative: posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini, ma non solo. Il divieto è esteso anche ai prodotti di plastica oxodegradabile (plastiche alle quali vengono aggiunti, nel processo produttivo, additivi per accelerarne la frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta) e ai contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.

La normativa fissa inoltre un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e determina che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030.

Viene anche rafforzato il principio secondo cui “chi inquina paga”, introducendo un regime di responsabilità estesa per i produttori di tabacco e di attrezzi da pesca.

Più nel dettaglio, l’impatto della nuova normativa sugli operatori economici sarà il seguente:


Commercianti/esercenti

Gli operatori del commercio dovranno fare i conti con il divieto assoluto di commercializzare determinati prodotti di plastica monouso:

  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;cannucce, tranne quelle per uso medico;
  • mescolatori per bevande;aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
  • prodotti di plastica oxodegradabile;contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico. L’Italia è stata il primo paese al mondo a vietare la produzione e la messa in commercio di cotton fioc, cioè non biodegradabili, a partire dal primo gennaio 2019, e poi, dal 2020, anche di cosmetici contenenti microplastiche;

La commercializzazione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi, inoltre, solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore. Il commerciante dovrà, pertanto, verificare se il prodotto sarà a norma.

Non è previsto un divieto alla commercializzazione dei bicchieri in plastica monouso.


Produttori

Secondo il principio della “responsabilità estesa” saranno chiamati a contribuire per coprire i costi di gestione e bonifica, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per una serie di prodotti:

  • contenitori per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
  • contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi;
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale; palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
  • sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE (borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron). A livello nazionale la commercializzazione di tale prodotto è già vietata dal D.L. Mezzogiorno.

La produzione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore.

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