Procedimento di accertamento della causa di scioglimento di società di capitali
Come è noto con l’articolo 40 del decreto-legge 76/2020 convertito in legge 120/2020, il legislatore è intervenuto in modo significativo sulle procedure di cancellazione delle società dal registro delle imprese prevedendo anche di superare l’originaria competenza del Giudice del Registro e attribuendo il potere di disporre le cancellazioni al Conservatore.
L’intervento trova le sue ragioni nella necessità, da un lato, di snellire le procedure già esistenti (dpr 247/2004 – imprese individuali e società di persone – e art. 2490 c.c. – società di capitali in liquidazione), dall’altro di incidere sul fenomeno delle società di capitali che, pur non essendo formalmente in liquidazione, presentano indicatori oggettivi di inoperatività, introducendo nuovi percorsi di cancellazione d’ufficio, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese cancellando quelle posizioni per le quali esiste una presunzione legale di inesistenza.
L’ufficio, in applicazione della menzionata normativa, attiverà a breve la procedura d’ufficio prevista dall’articolo 40 nei commi da 2 a 5, quella cioè rivolta alle società di capitali.
Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
b) l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
In questi casi il Conservatore iscrive d’ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicandola agli amministratori risultanti dal registro stesso delle società interessate, i quali potranno presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Decorso inutilmente tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese provvederà, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.