Prevenzione incendi per i depositi di gas liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 mc
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 2014 contenente la “Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m/c”
Il provvedimento, in vigore dal 4 aprile 2014, dispone l’aggiornamento delle disposizioni in materia, qualora si siano verificate innovazioni tecnologiche. Le disposizioni si applicano ai depositi di nuova installazione e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. Non si applicano invece ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso da parte del Comando dei VV. F. competente.
Fra le modifiche si segnalano disposizioni in materia di “serbatoio da interro” (o serbatoio interrato),
sulle recinzioni, sulle protezioni e sulla nuova elencazione “indicativa e non esaustiva” di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di gpl con capacità fino a 13 m/c.