Prevenzione incendi: nuove disposizioni
La Legge 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cosiddetto Decreto del “fare”) ha disposto nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi per attività che prima non erano soggette ai relativi controlli antincendio. L’art. 38 della L. 98 prevede ora che gli enti e i privati responsabili delle attività che prima dell’emanazione del DPR 151/2011 non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esempio, residenze turistico alberghiere e campeggi, potranno effettuare i prescritti adempimenti antincendio entro il 7 ottobre 2014. Gli stessi soggetti sono inoltre esentati dalla presentazione dell’istanza per l’esame del progetto (art. 3 del d.lgs.151/11) qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Le disposizioni non sono applicabili agli alberghi, già soggetti ai controlli prima del DPR 151/2011, e per i quali sussiste una specifica disciplina (DM 9.4.1994, e successive disposizioni).