Per tutti i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI è possibile beneficiare dell’estensione automatica della garanzia per i finanziamenti oggetto di moratoria
Premesso che il Fondo di Garanzia per le PMI (Legge n. 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) ha la finalità di favorire le PMI all’accesso ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese.
Ora, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19, grazie alla sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo ABI e Associazioni Imprenditoriali dello scorso 7 marzo, il Fondo di Garanzia per le PMI estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum citato.
Per tutti quei finanziamenti per i quali venga comunicata – dalle Banche o dai Confidi – la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata, sarà confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari.
La stessa procedura verrà applicata anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.