Obbligo trasparenza per le erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2022 – Scadenza 30 giugno 2023

Obbligo trasparenza per le erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2022 – Scadenza 30 giugno 2023 o approvazione bilanci 2022

Come ormai sapete da diversi anni, la Legge n. 124/2017, art.1 commi 125-129, prevede che tutti i soggetti (imprese ed enti non commerciali) che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche di importo complessivo pari o superiore a € 10.000 nell’anno sono tenuti a rendere pubbliche le somme ricevute entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione.

Per quanto riguarda le imprese occorre fare la seguente distinzione:

  • i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio;
  • i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ordinario e quindi società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, gli imprenditori individuali e le società di persone assolvono tale obbligo mediante pubblicazione sui propri siti internet. Solo in mancanza del proprio sito internet risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso il sito internet della propria associazione di categoria di appartenenza.

La novità, rispetto al 2022, è che il DL 73/2022 convertito in L. 122\2022 (DL semplificazioni fiscali) ha previsto – per le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviatal’alternatività tra l’adempimento sul sito internet entro il 30 giugno dell’anno successivo e l’inserimento nella nota integrativa, in relazione al quale occorre procedere nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

Si rileva per quanto riguarda l’ambito oggettivo delle sovvenzioni che tale obbligo non ricomprende le eventuali misure concesse in considerazione dell’emergenza epidemiologica e neanche i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale (vedi agevolazioni fiscali) e che gli obblighi di informativa riguardano benefici economici ricevuti a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che siano in denaro o in natura (per esempio beni concessi a titolo gratuito).

 

 Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario se l’informativa è fornita su portali di terzi;
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione incassata ed il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

In caso di mancata pubblicazione delle erogazioni ricevute è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000. Decorsi 90 giorni dalla contestazione di mancata pubblicazione se non si ottempera agli obblighi richiesti viene applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

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