Modifiche alla disciplina del certificato di agibilità

La Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS è recentemente intervenuta per fornire chiarimenti circa l’istituto del certificato di agibilità, normativa recentemente modificata dal legislatore (DL 135/2018 convertito nella L. 12/2019).

La nuova formulazione introdotta prevede che sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità, a prescindere dalla durata temporale della prestazione, le imprese di cui all’articolo 6 del D. Lgs C.P.S. n. 708/1947 (imprese dell’esercizio teatrale ecc. , gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi ecc. ), che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 (artisti lirici, attori di prosa, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica; ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; truccatori e parrucchieri ecc.).

In proposito, si evidenzia come, l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità sia sempre in capo al datore di lavoro/committente: il soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.

Qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, sarà comunque onere di questa richiedere copia del certificato e custodirlo. Tale onere, infatti, spetta all’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie citate.

Di conseguenza, in caso di mancata produzione del certificato d agibilità, la relativa sanzione amministrativa prevista sarà comminata al soggetto che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso in cui non corrisponda a questo.

La previsione di cui al 3° co. dell’art. 10 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 – che ai fini del rilascio del certificato di agibilità prescriveva la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per quelle di nuova costituzione – è stata abrogata.

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