MODALITA’ PER SOSPENSIONE O ALLUNGAMENTO DURATA MUTUI
Considerato che l’emergenza sanitaria del COVID-19 sta creando una seria crisi di liquidità per molte imprese italiane, costrette a ridurre se non ad interrompere la propria attività:
l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese, tra le quali Confcommercio, vista la situazione di emergenza hanno siglato lo scorso 7 marzo un’intesa contenuta nell’Addendum all’accordo per il credito 2019; con quest’ultima intesa, si è deciso di ampliare la portata delle suddette misure al fine di sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività.
Questo accordo prevede, in relazione ai finanziamenti al 31 gennaio 2020 – concessi alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
- sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (vale anche per le operazioni di leasing);
- allungare la scadenza dei finanziamenti fino al 100% della durata dell’ammortamento.
Le parti firmatarie hanno richiesto di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, per aumentare la quota garantita per le linee di credito a breve e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, sempre con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus e, inoltre, auspicato che le banche – al fine di assicurare massima tempestività nella risposta – accelerino le procedure di istruttoria e ove possibile offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste nell’Accordo.
Il testo dell’accordo e del relativo addendum che ne prevede l’estensione, sono disponibili a questo link: https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx
Attenzione:
- si ricorda che non possono essere ammessi a queste misure i finanziamenti ai quali sia già stata concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- le imprese, al momento della presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie con la banca, esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate;
- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie è condizione necessaria, per la realizzazione dell’operazione, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo;
- si ricorda che l’operazione è comunque a discrezione della Banca.