Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Nella GU n.255 del 31 ottobre 2022 (Vedi Allegato) è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2022 (registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022), recante le modalità di attuazione del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) dall’articolo 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro è finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle Piccole e Medie Imprese per mitigare le ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in Ucraina, tradottesi in perdite di fatturato, interruzione di contratti e progetti già in essere e crisi delle catene di approvvigionamento.
I contributi a fondo perduto verranno erogati ai sensi della Comunicazione della Commissione europea concernente il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”
(e successive modificazioni ed integrazioni).
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le PMI in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:
a) il totale delle operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia nel biennio 2019 – 2020 è almeno pari al 20% del fatturato aziendale totale riferito al medesimo biennio. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il calcolo del totale delle operazioni sopra citate è effettuato rispetto all’anno 2021 ed il valore di tali operazioni dovrà essere almeno pari al 20 per cento del fatturato aziendale totale riferito sempre all’anno 2021;
b) il costo medio sostenuto per l’acquisto di materie prime e semilavorati nel corso del trimestre febbraio/marzo/aprile dell’anno 2022 è incrementato almeno del 30% rispetto al costo medio di acquisto del medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, l’incremento del costo medio di acquisto per il trimestre febbraio/marzo/aprile dell’anno 2022 dovrà essere rapportato con il
costo medio di acquisto registrato nel medesimo trimestre dell’anno 2021;
c) nel corso del trimestre febbraio/marzo/aprile dell’anno 2022 è stato registrato un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il calo di fatturato del trimestre febbraio/marzo/aprile dell’anno 2022 dovrà essere rapportato al fatturato realizzato nel medesimo trimestre dell’anno 2021. Ai fini della quantificazione della riduzione del
fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il possesso dei requisiti sopra indicati e l’ammontare dei ricavi dovranno essere asseverati dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o, se non previsti, da un professionista iscritto all’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, sono ammessi al contributo le PMI:
a) con sede legale od operativa nel territorio dello Stato, regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
b) che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) che non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Sono escluse dalla misura le imprese che svolgono, in via prevalente, le attività economiche di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione ATECO 2007.
Inoltre, ai sensi del punto 47 del Quadro temporaneo di crisi, aggiornato alla Comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final, gli aiuti non potranno essere concessi a soggetti sottoposti a sanzioni adottate dall’UE, tra cui:
a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE;
c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Modalità di accesso all’agevolazione
Le imprese ammissibili, che intendono ottenere il contributo a fondo perduto, dovranno presentare apposita istanza al MISE esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica presente nella sezione del portale di Invitalia dedicata alla misura agevolativa, a cui si potrà accedere con identificazione e autenticazione tramite SPID o carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica. L’accesso alla procedura telematica è riservato ai rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, potrà comunque delegare il potere di rappresentanza per la compilazione, la
sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza ad altro soggetto. Al termine della procedura di presentazione dell’istanza il sistema rilascerà un numero di protocollo elettronico.
Prima di procedere all’invio dell’istanza è consigliabile provvedere all’eventuale aggiornamento dei dati presso il registro delle imprese, in quanto la modalità telematica prevede l’acquisizione automatica dei dati dell’impresa direttamente dal registro delle imprese. Per il corretto completamento della procedura è necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e depositata nel registro delle imprese.
L’importo del contributo concesso verrà accreditato sul conto corrente intestato al soggetto richiedente, che dovrà indicare nell’istanza il proprio IBAN.
La domanda potrà essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022.
Ai fini della concessione delle agevolazioni, le domande presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Concessione delle agevolazioni
I contributi a fondo perduto sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Quadro temporaneo di crisi (TFC). L’importo del contributo verrà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi al trimestre febbraio/marzo/aprile 2022 e l’ammontare medio dei ricavi riferiti al medesimo trimestre del 2019. La misura della percentuale da applicare alla base di calcolo indicata varia in funzione della classe di ricavi di appartenenza del soggetto beneficiario, come di seguito indicato:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 nonsuperiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento per l’identificazione della classe di ricavi di appartenenza è quello relativo all’anno 2021.
Le imprese non potranno ricevere un contributo di importo superiore a 400.000 euro e qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le richieste delle imprese beneficiarie, il contributo concedibile verrà ridotto in proporzione alle risorse finanziare
disponibili e all’importo complessivo dei contributi concedibili.
Il MISE effettuerà le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo esclusivamente attraverso PEC.
Erogazione dell’agevolazione
Ai fini dell’erogazione del contributo, le imprese beneficiarie verranno sottoposte alle seguenti verifiche:
a. regolarità contributiva del soggetto beneficiario tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC;
b. eventuali inadempienze relative a cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro;
c. assenza dall’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (visura “Deggendorf” rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti).
Cumulo
Il contributo non potrà essere cumulato con i contributi erogati a favore di imprese esportatrici previsti dall’articolo 29 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50. Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal TFC.
Controlli e revoca delle agevolazioni
Successivamente all’erogazione delle agevolazioni, il MISE procederà allo svolgimento di controlli su un campione di beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate nel modulo di domanda.
L’agevolazione verrà revocata nel caso in cui:
- vengano accertate irregolarità relativamente alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- venga accertata, successivamente all’erogazione del contributo, l’assenza di uno o più requisiti;
- la documentazione sia incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggettorichiedente e non sanabili;
- sia riscontrato il superamento dei limiti e il mancato rispetto delle condizioni di cumulo delle agevolazioni;
- il soggetto beneficiario non consente lo svolgimento dei controlli.
Alla presenta comunicazione si allegano i principali documenti inerenti all’agevolazione.
Per l’acquisizione di tutti gli allegati al decreto attuativo dell’agevolazione si rimanda alla sezione del sito di Invitalia dedicata alla misura agevolativa.