Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale – In vigore dal 29 giugno 2023 le nuove misure in favore di famiglie e imprese
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2023, n. 149 il decreto legge 28 giugno 2023, n. 79, che rinnova alcune disposizioni a suo tempo introdotte a sostegno di famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In estrema sintesi il provvedimento, in vigore dal giorno successivo, dispone la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, delle seguenti misure:
- Bonus sociale elettrico e gas;
- Riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
- Azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.
Più nel dettaglio, l’articolo 1 conferma, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, in coerenza con quanto già disposto nel trimestre precedente, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale riferite ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute (c.d. “bonus sociali”), sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (si tratta, in sostanza, dei clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli).
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dovrà, in conseguenza rideterminare, con apposita delibera, i predetti bonus nel limite complessivo di 110 milioni di euro).
Viene confermato, anche per il terzo trimestre 2023, l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore gas e la riduzione dell’IVA al 5%, in continuità con quanto già disposto nel trimestre precedente.
Con riferimento a quest’ultimo punto, viene previsto, in particolare, che – in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
Il medesimo articolo precisa inoltre che, qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Tale riduzione dell’IVA si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
L’articolo 2 del decreto in esame prevede infine che, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, venga differito al 30 settembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.