Linee Guida per i Trasporti Pubblici – Dal 1 settembre in vigore l’obbligo di green pass su diversi mezzi di trasporto
Pubblicate le nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici, che sostituendo l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021, aggiornano le prescrizioni che vettori e passeggeri sono tenute a rispettare per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
A partire da oggi, 1 settembre, entra in vigore dell’obbligo di green pass su diversi mezzi di trasporto, previsto dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111. Pertanto sono state pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile le nuove linee guida per i Trasporti Pubblici.
Le nuove linee guida, che sostituiscono l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021, sono articolate in disposizioni di sistema, indicazioni valide per tutti i trasporti pubblici e in specifiche prescrizioni per le diverse tipologie di trasporto pubblico.
Tra le principali innovazioni introdotte o recepite dal nuovo documento si segnalano:
- L’obbligo di green pass dal 1° settembre fino al 31 dicembre ppvv. per i passeggeri di: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina; treni di lunga percorrenza, intercity, intercity notte e ad alta velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto persone, su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico;
- L’obbligo per i passeggeri di utilizzare mascherine chirurgiche o dispositivi individuali di protezione di livello superiore;
- L’attenuazione della natura prescrittiva del distanziamento interpersonale di un metro tra i passeggeri;
- La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale dell’80%, nelle zone Bianche e Gialle;
- La previsione di un coefficiente di riempimento massimo delle navi e dei traghetti adibiti al trasporto interregionale di persone dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
- La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei treni a lunga percorrenza dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
- La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei bus di trasporto commerciale interregionale (più di 2 Regioni) e dei bus turistici dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
- La non applicazione del distanziamento minimo tra passeggeri qualora sia richiesta la preventiva prenotazione, anche per la scelta del posto a bordo, tra le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti e persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. (per esempio: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi).
- Limiti articolati per i diversi mezzi del trasporto funiviario;
- Prescrizioni specifiche per i servizi di taxi e NCC di navigazione.