Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – Presentazione delle Istanze
Facendo seguito alla Circolare n. 124 del 6 agosto u.s., con Messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021 l’Inps ha reso indicazioni relativamente alla presentazione delle istanze di esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Nel Messaggio l’Istituto precisa che la presentazione della suddetta domanda di esonero – secondo le indicazioni riguardanti l’ambito d’applicazione della misura, già fornite con la richiamata Circolare – potrà essere presentata a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.
Si ricorda, invece, che il termine ultimo per la presentazione di tali istanze è fissato al 30 settembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, e che la domanda andrà presentata ad un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.
Andranno pertanto utilizzati i seguenti percorsi:
a) Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
b) Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
c) Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Nel modulo di presentazione della domanda di esonero, il richiedente dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa – ed ulteriormente precisati dalla Circolare n. 124 del 6 agosto 2021 – l’assenza delle situazioni di incompatibilità, l’essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e il non superamento dell’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia, in ogni caso, alla circolare Inps del 06\08