Emergenza Coronavirus-Ordinanza del Ministro della salute – ingressi in Italia da Paesi dell’UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza che fino al prossimo 6 aprile, introduce per le persone in ingresso in Italia dai Paesi e territori dell’elenco C dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, gli obblighi di quarantena di 5 giorni e di ulteriore test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.
Al fine di contrastare l’ulteriore diffondersi dell’epidemia, l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno, a partire da oggi e fino al prossimo 6 aprile, prevede che tutti coloro che intendono entrare in Italia, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi e territori indicati nell’Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo u.s., (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco) indipendentemente dall’esito del test a mezzo di tampone che sono già tenuti ad effettuare all’ingresso in Italia, debbano sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni, presso la propria abitazione o dimora, nonché ad un ulteriore test molecolare o antigenico al termine di tale periodo.
Tali disposizioni, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19 non trovano applicazione nei casi indicati dall’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, ovvero:
- per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano
- per gli ingressi per motivi di lavoro regolati da protocolli di sicurezza approvati
- per gli ingressi per ragioni non differibili approvati dal Ministero della Salute con attestazione di tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti
- per i soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza
- per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore
- per il personale sanitario in ingresso per l’esercizio di funzioni sanitarie
- per i lavoratori transfrontalieri
- per il personale di imprese che si reca all’estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro
- per i funzionari e gli agenti dell’UE o di organizzazioni internazionali, diplomatici, militari e le forze di polizia, nell’esercizio delle rispettive funzioni
- per gli alunni e studenti di corsi in altri Paesi
- per gli ingressi mediante voli “Covid tested”
- per gli ingressi per partecipare a competizioni sportive di interesse nazionale.
Restano ferme le altre indicazioni fornite dagli articoli 49, 50, 51 e 57 comma 2 del DPCM 2 marzo u.s., in tema di spostamenti da e verso l’estero, obblighi di dichiarazione all’ingresso in Italia, obblighi di isolamento e sorveglianza sanitaria e test, e particolare disciplina per gli spostamenti da Regno Unito, Brasile, e Austria.
Alleghiamo testo dell’ordinanza