Emergenza Coronavirus: ordinanza del 28 agosto del Ministro della Salute sulla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero

Prorogata, con alcune modifiche, fino al prossimo 25 ottobre la disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero e introdotta la possibilità di ingresso da Paesi Elenco D (inclusa Gran Bretagna) senza mini quarantena di 5 giorni.

 

Il Ministro della Sanità lo scorso 28 agosto, ha firmato una nuova ordinanza, che ha esteso fino al prossimo 25 Ottobre la validità della disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

 

In particolare, l’ordinanza ha prorogato, fino alla richiamata data, la disciplina speciale degli ingressi da India, Sri Lanka e Bangladesh, le regole applicabili ai cosiddetti voli “Covid tested” nonché la validità dell’ordinanza 29 luglio 2021, che ha ridefinito, in maniera sistematica, la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto da quest’ultimo provvedimento, l’articolo 2 dell’ordinanza ha stabilito che alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato negli Stati dell’Elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo u.s. (Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.) sia consentito l’ingresso sul territorio nazionale anche, senza isolamento fiduciario, alle seguenti condizioni:

 

  • Presentazione in formato cartaceo o elettronico di una certificazione verde Covid-19 attestante il completamento del ciclo vaccinale, ovvero di una certificazione, rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti, a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali;
  •  Presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti (48 ore per il Regno Unito) a un test a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato;
  • In assenza delle certificazioni sopra indicate, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.

Con riferimento alle persone in ingresso in Italia, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Canada, Stati Uniti e Giappone, l’ordinanza introduce, in aggiunta agli adempimenti, già, previsti, l’obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo.

L’art. 3 dell’Ordinanza, consente, inoltre, l’ingresso sul territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato in India, Sri Lanka o Bangladesh, anche per motivi di studio, per raggiungere la propria residenza (stabilita prima del 28 agosto u .s.), ovvero il domicilio, l’abitazione o la residenza di un proprio figlio minore, del coniuge o della parte di unione civile alle seguenti
condizioni:

 

  • Presentazione del Passenger Locator Form, in formato digitale o stampato su carta;
  • Presentazione della certificazione di essersi sottoposti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo, nelle 72 ore precedenti;
  • Sottoposizione a test, a mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (con isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone, se molecolare);
  • Isolamento fiduciario di 10 giorni, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e test a mezzo di tampone al termine di detto periodo

 

Ferma restando la presentazione del Passenger Locator Form, tali adempimenti non trovano applicazione per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Costoro sono tenuti ad effettuare, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero nelle 48 ore successive, un test a mezzo di tampone e a restare in isolamento fiduciario, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, fino al momento del rientro nella propria sede.

 

L’Ordinanza, che produrrà effetti dal 31 agosto fino al prossimo 25 ottobre, consente, infine, l’ingresso sul territorio nazionale, anche per motivi di studio, alle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Brasile.

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