Emergenza Coronavirus: ordinanza 14 dicembre 2021 del Ministro della Salute su disciplina spostamenti da e verso Estero
Prorogata, con alcune modifiche, fino al prossimo 31 gennaio la disciplina degli
spostamenti da e verso l’Estero.
Pubblicata sul sito internet del Ministero della Salute, l’Ordinanza del 14 dicembre che, a partire da ieri, introduce alcune modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero, prorogandola fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio p.v..
L’Ordinanza modifica gli adempimenti necessari per gli ingressi in Italia da parte delle persone che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, nei Paesi e territori dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e di Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021) introducendo:
- L’obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare, a mezzo di tampone risultato negativo, ovvero a un test antigenico, nelle 24 ore precedenti l’ingresso in Italia, risultato negativo;
- L’obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli di una delle certificazioni del cosiddetto green pass rafforzato (da vaccinazione, da guarigione, o mista), in assenza delle quali si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 5 giorni, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, alla fine di tale periodo.
L’Ordinanza modifica, inoltre, l’elenco D dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, dei Paesi extraeuropei dai e verso i quali sono consentiti spostamenti senza limitazioni nelle motivazioni, che, ora comprende:
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Quatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Emirati arabi, Uruguay, Taiwan, Hong Kong e Macao.
Per le persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi, viene ridotta a sole 24 ore dall’effettuazione la validità del tampone antigenico da poter presentare, per l’ingresso in Italia, unitamente agli altri adempimenti previsti.
Analoga riduzione a 24 ore della validità del test antigenico viene introdotta per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi extraeuropei a maggior rischio (Elenco E).
Cessano di essere esclusi, inoltre, dagli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, quando prescritti dalla disciplina degli ingressi in Italia, gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, (lettera o) art 51, comma 7 DPCM 2 marzo 2021).
Prorogate, infine, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio p.v., le particolari limitazioni degli ingressi in Italia introdotte, a seguito della diffusione della variante omicron del Virus, da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini (ordinanza 26 novembre 2021).