DL Sostegni n° 41 del 22 marzo 2021: presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto a partire dal 30 marzo 2021
Il Decreto Legge “Sostegno” n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza di Covid-19” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.3.2021; entrato in vigore dal 23.3.2021 prevede un contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza Covid-19.
In questo DL non vengono presi in considerazione più i Codici Ateco ma il criterio si basa sulla perdita del fatturato.
Contributi a fondo perduto spetta ai titolari di P.IVA che svolgono attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di agrario – residenti o stabili nel territorio dello Stato – che :
- nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro
- rilevano un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi anno 2020 inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la P IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
I soggetti che hanno attivato la P.IVA tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 devono conteggiare il fatturato e corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo del mese successivo all’attivazione della P.IVA.
Non possono beneficiare del contributo : i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.3.2021, i soggetti che hanno attivato la P.IVA successivamente al 23.3.2021, enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis del Tuir.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e corrispettivi anno 2020 e l’importo della media mensile del fatturato e corrispettivi 2019; le percentuali sono le seguenti :
- 60% se i ricavi e compensi del 2019 sono inferiori o pari a € 100.000
- 50% se i ricavi e compensi del 2019 superano i € 100.000 fino a € 400.000
- 40% se i ricavi e compensi del 2019 superano i € 400.000 fino a € 1.000.000
- 30% se i ricavi e compensi del 2019 superano i € 1.000.000 fino a € 5.000.000
- 20% se i ricavi e compensi del 2019 superano i € 5.000.000 fino a € 10.000.000
In presenza dei requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l’importo massimo del contributo è pari ad € 150.000.
Il contributo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP.
Le istanze dovranno essere predisposte ed inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediario, avvalendosi :
- della piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributi a fondo perduto”
- di un software per la compilazione (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) e del canale telematico Entrate/Fisconline per l’invio.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle Entrate, potrà erogare il contributo mediante:
- accredito sul c/c bancario o postale – identificato dall’IBAN – intestato al beneficiario
- riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 – questa forma di erogazione è irrevocabile e riguarda l’intero importo