Disciplina della modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
D. Lgs. 19 novembre 2008, n.194
Il decreto legislativo 194 del 19 novembre 2008, pubblicato sulla G. U. n. 289 dell’11/12/08, disciplina le modalità di finanziamento dell’attività dei controlli sanitari ufficiali in materia di igiene degli alimenti.
Esso ha introdotto il pagamento di una tassa annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno per le ditte alimentari che effettuano la produzione o la vendita prevalentemente all’ingrosso.
Chi deve pagare
Le imprese del settore alimentare con attività prevalente all’ingrosso, quella cioè il cui fatturato come vendita all’ingrosso supera il 50% dell’intero fatturato.
La tariffa annuale
La tariffa annuale varia in base al tipo e all’entità produttiva (o di commercializzazione) della ditta e può essere determinata facendo riferimento all’allegato A del D. Lgs. 194/08. Ogni impresa deve provvedere al pagamento per ciascuno dei propri stabilimenti. L’attivazione di un nuovo stabilimento, soggetto per la prima volta al pagamento della tassa, comporta per il responsabile la compilazione e la trasmissione all’Azienda dell’autodichiarazione, cui va allegata l’attestazione dell’avvenuto versamento.
Le tariffe per le tre fasce individuate, invariate rispetto al 2009, primo anno di applicazione del decreto, sono le seguenti:
per gli stabilimenti di fascia produttiva A: € 482,00
per gli stabilimenti di fascia produttiva B: € 964,00
per gli stabilimenti di fascia produttiva C: € 1807,50
Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario conto IBAN
IT 70 J 02008 12310 000105831374
Indicando in causale la ragione sociale della ditta e la dicitura “D. L.vo 194/2008 – n. di reg. IT 06 XXXXXX – anno 2021”
Imprese alimentari escluse dal campo di applicazione:
– Le attività di esclusiva vendita al dettaglio
– Le attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio ecc.),
– Le attività di ristorazione collettiva, ma non i centri di cottura con pasti trasportati
– I produttori primari.