Decreto Ristori quater
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020 il Decreto Ristori Quater, la norma contiene una serie di proroghe fiscali ed altri aiuti finanziari di cui riportiamo i principali.
Art 1 – Proroga termine versamento secondo acconto imposte sui redditi e Irap
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza al 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
Per gli stessi soggetti di cui al comma precedente con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza al 30 novembre 2020 è prorogato al 30 aprile 2021
La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 ed a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per gli esercenti servizi di ristorazione in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
È prevista la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nello specifico si tratta dei:
– versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– versamenti relativi all’IVA;
– versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione opera a favore dei seguenti soggetti:
a) soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che presentano le seguenti condizioni:
– domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
– ammontare di ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento non superiore a 50 milioni di euro;
– diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
b) soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui alla precedente lettera a) :
– se esercitano le attività sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020
– se esercitano attività di ristorazione in zona Arancione o zona Rossa
– se operano nei settori di cui all’Allegato 2 del DL Ristori Bis ovvero esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggio o tour operator in zona Rossa.
c) soggetti che hanno avviato l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato al 10 dicembre 2020.
Art. 6 – Estensione dell’applicazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 DL 137/2020 “Ristori” ad ulteriori attività economiche
Le disposizioni del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 “Ristori” si applicano ai soggetti che – alla data del 25 ottobre 2020 – hanno la P. IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco riportati nella Tabella della Gazzetta Ufficiale n. 297 che alleghiamo.
Di fatto si tratta di n. 33 diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto viene riconosciuto ai soggetti che presentano un ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 DL 34/2020 “Rilancio” l’Agenzia delle Entrate provvederà ad accreditamento diretto sul conto corrente bancario/postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre quelli che non lo hanno richiesto dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Per i primi, la misura del contributo sarà pari al cento per cento della somma precedentemente corrisposta; per i secondi, la citata percentuale sarà applicata al valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza e riferiti ai criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25 del DL Ristori.
Art. 8 – Individuazione soggetti esenti dal versamento IMU
Il presente DL Ristori Quater, visti tutti i precedenti DL e relative conversioni, chiarisce che la condizione del beneficio si applica solo dove il “proprietario/possessore” dell’immobile è anche colui che in esso esercita la propria attività imprenditoriale e si riferisce al “soggetto passivo d’imposta” IMU come individuato dal comma 743 della manovra di bilancio 2020.I soggetti passivi dell’imposta municipale, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali : il proprietario, il titolare del diritto reale di godimento, locatari di contratti di leasing, titolari di concessioni..
Art. 9 – Indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e degli incaricati delle vendite
Viene erogata una nuova indennità una tantum di € 1.000 ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite danneggiati dall’emergenza epidemiologica COVID-19 a determinate condizioni previste dall’art. 9 del presente DL Ristori Quater.
Art. 12 – Misure urgenti per il settore turismo e cultura e per l’internazionalizzazione
Al comma 2 si interviene sul Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del DL34/2020 “Rilancio” convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, destinato a sostenere agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 che viene incrementato di 10 milioni di euro e che – al contempo – include fra i destinatari della misura di sostegno le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, attività riferite al codice ATECO 49.31.00.
Art. 21 Modifiche al contributo a fondo perduto a favore della filiera della ristorazione
La norma apporta modifiche alla disciplina istitutiva del Fondo per la filiera della ristorazione, nello specifico viene modificato il comma 1 dell’art 58, dove lo stanziamento di 600 milioni di euro, originariamente previsto per l’attuazione della misura, viene ridotto a 450 milioni, di cui 250 milioni a valere sull’annualità 2020 e 200 milioni sull’annualità 2021.