Decreto Natale 18 dicembre 2020: Misure urgenti in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio

E’ entrato in vigore il 19 dicembre il D.L. n. 172 del 18.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 313 del 18.12.2020) che prevede nuove misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 per le festività natalizie e di inizio anno nuovo. 

DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

Vietato ogni spostamento tra Regioni e da/per le provincie autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case.

 

NEI GIORNI 24-25-26-27-31 DICEMBRE 2020 E IL 1-2-3-5-6 GENNAIO 2021

Tutta l’Italia in ZONA ROSSA, pertanto

  • Sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità;
  • E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie e le attività di vendita di prodotti di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 3.12.2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). SI VEDA TABELLA ATECO ALLEGATA.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
  • Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e la ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di: Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia – Attività delle lavanderie industriali – Altre lavanderie, tintorie – Servizi di pompe funebri e attività connesse – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere(come da allegato 24 del DPCM 3.12.2020). VEDASI TABELLA ALLEGATA.

 

NEI GIORNI 28-29-30 DICEMBRE 2020 E IL 4 GENNAIO 2021

Tutta l’Italia in ZONA ARANCIONE, pertanto:

  • Sono sempre consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune dalle ore 5 alle ore 22. Non è necessaria l’autocertificazione;
  • Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • Gli spostamenti fuori comune sono sempre consentiti per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità; è sempre consentito anche il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. È necessaria l’autocertificazione.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale.
  • L’asporto è consentito dalle ore 5 alle ore 22. La consegna a domicilio è sempre consentita, senza restrizioni, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • I negozi possono rimanere aperti fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie e simili, edicole, tabacchi, attività alimentari.

 

Da ultimo, nel Decreto Legge riportato, sono state inserite già misure economiche a sostegno delle categorie sottoposte a limitazioni ( codice Ateco 56) : riceveranno il contributo  pari al 100 % di quanto ricevuto in occasione del Decreto Rilancio automaticamente con accredito da parte dell’Agenzia delle entrate.  Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire del 1 dicembre 2020.

 

 

Alleghiamo:

  • Testo Decreto Legge 172/2020 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale
  • Slide informative
  • Allegato 23 e 24 DPCM 03/12/2020 ( commercio al dettaglio e servizi alla persona consentiti in zona rossa)

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