1 gennaio 2023 fine del regime di “maggior tutela” per le microimprese con una potenza elettrica impegnata pari o inferiore a 15 kW : ecco cosa succede

Nel dare attuazione a quanto disposto al comma 60-bis dell’articolo 1 della legge n. 124/2017, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato – in data 8 settembre 2022 – il decreto in oggetto, il quale definisce:

 

i criteri e le modalità per favorire, a partire dal 1° gennaio 2023, l’ingresso consapevole nel mercato dell’energia elettrica delle microimprese (con una potenza elettrica impegnata pari o inferiore a 15 kW) servite in “maggior tutela”; disposizioni per assicurare, alle predette microimprese, il servizio di fornitura di energia elettrica a partire dalla medesima data di cui sopra, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

 

Con riferimento al primo punto, il decreto disciplina l’attuazione di campagne informative istituzionali destinate alle citate microimprese, volte ad assicurare la conoscenza delle scadenze temporali del processo di superamento dei regimi di prezzi regolati e una scelta consapevole fra le diverse offerte commerciali di vendita al dettaglio di energia elettrica.

 

In particolare, il MITE – in collaborazione con l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – svolgerà periodiche campagne di comunicazione attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali media a diffusione nazionale, in modo tale da raggiungere efficacemente la platea di clienti interessati dal superamento del regime dei prezzi regolati.

 

Inoltre, il medesimo Ministero promuoverà iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori.

 

Con riferimento, invece, ai criteri per assicurare alle microimprese di cui sopra il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023, il decreto prevede che, nel caso in cui quest’ultime non abbiano stipulato, alla predetta data, un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero, le medesime ricevono la fornitura di energia – fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore – attraverso il c.d. “Servizio a Tutele Graduali” (STG), disciplinato dall’ARERA ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017.

 

L’individuazione dei fornitori del STG avverrà sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico S.p.A. e il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali sarà, in ragione della natura transitoria del servizio stesso nel processo di liberalizzazione, di “durata definita e comunque non superiore a quattro anni”.

 

Ciascun esercente il STG è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall’ARERA. È fatto inoltre divieto all’esercente di inserire nel contratto del STG qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall’ARERA.

 

Alla scadenza del periodo di erogazione del STG, in mancanza di una scelta espressa per un fornitore nel libero mercato, il cliente finale è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più conveniente.

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