Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 COVID-19 – Decreto Liquidità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 23 conosciuto come “Decreto Liquidità” che prevede misure urgenti in materia di accesso al credito in sostegno alle imprese in difficoltà dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Queste misure prevedono garanzie da parte dello Stato – concesse attraverso la società SACE SpA del gruppo Cassa Depositi e Prestiti – in favore degli Istituti di Credito che emettono finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma; la garanzia potrà coprire tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato in base alle dimensioni dell’impresa e verranno rilasciate alle seguenti condizioni :

    • per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni la garanzia verrà rilasciata entro il 31 dicembre 2020, con la possibilità per le imprese di chiedere anche un preammortamento al massimo per 24 mesi;
    • alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non presentava esposizioni deteriorate, secondo le definizioni previste dalla normativa europea;
    • l’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    • 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
    • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
    • qualora l’impresa abbia avviato l’attività dopo il 31dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa

la garanzia è così strutturata nella copertura

    • 90% dell’importo del finanziamento, per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    • 80% dell’importo del finanziamento, per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
    • 70% dell’importo del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

    Il tasso d’interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le PMI e lo 0,50% per le altre imprese.

  • Questo Decreto potenzia di molto anche il Fondo di Garanzia per le PMI che diventa così un importante strumento a supporto della piccola e media impresa, autonomi e professionisti, e prevede anche un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.Sono previste fino al 31 dicembre 2020 diverse misure che derogano alle vigenti disposizioniInfatti il Decreto consente agli Istituti di Credito di concedere prestiti alle micro, piccole e medie imprese ed ai professionisti, con procedura semplificata, differenziata solo per dimensioni impresa ed importo richiesto.

    Queste le principali novità:

    • gratuità della garanzia del Fondo e innalzamento delle coperture all’80% per la garanzia diretta

    • incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi

    • ammissibilità alla garanzia dell’80% di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che la banca conceda nuova liquidità per almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione

    • estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali banche hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate per l’emergenza coronavirus

    • semplificazione del procedimento di valutazione del merito creditizio

    • copertura 100% del Fondo sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a € 25.000 a favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), danneggiate dall’emergenza COVID-19. Questi finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi. La garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione

    • la possibilità, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000 che la garanzia del 90% rilasciata dal Fondo venga integrata da un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

  • Il tasso di interesse su questi finanziamenti può oscillare tra 1,20% e il 2% circa.
  • Per la tipologia di finanziamento fino a 25.000,00 euro alleghiamo il modulo di domanda.

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