Decreto “Fare”: le disposizioni di interesse dei pubblici esercizi

Diverse le novità contenute nel decreto del Fare che interessano i pubblici esercizi, tra queste alcune disposizioni relative al libretto sanitario e  nuove regole per l’accesso wi-fi da parte dei clienti.

 

Libretto sanitario
Con l’abrogazione del libretto sanitario disposta dall’art. 42 del DL , sono state eliminate anche le relative sanzioni: sia quelle pecuniarie previste all’interno dello stesso articolo 14, sia quella della sospensione della licenza da 1 a 10 giorni in caso di violazione del secondo comma dell’art. 14 (assunzione personale privo di libretto sanitario) prevista dall’art. 21, comma 4, L. 689/1981.

La normativa era da ritenersi già ritenersi superata dopo l’avvento del Regolamento CE n. 852/2004 nonché del D.Lgs. n. 193/2007 che stabilisce le sanzioni per la violazione del Regolamento citato.

Si evidenzia nell’occasione che l’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 193/2007 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per la violazione dei requisiti generali in materia di igiene previsti dall’allegato II al Regolamento, tra cui è espressamente menzionata l’assicurazione di una formazione specifica in materia di igiene alimentare per gli addetti alla manipolazione degli alimenti, nonché il rispetto dei requisiti della legge nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

Pertanto, l’esercente che non rispetta i requisiti generali previsti dal Reg. CE 852/2004, pur non dovendo più temere la sospensione della propria licenza, può in ogni caso incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie.

Wi-fi nei pubblici esercizi
Per quanto riguarda la nuova normativa sul wi-fi nei pubblici esercizi si conferma che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wi-fi non richiede più l’identificazione personale degli utilizzatori e sono caduti di conseguenza tutti gli obblighi di identificazione e monitoraggio degli utenti (art. 10 D.L. Fare come modificato dalla Legge n. 98/2013).

Relativamente agli orari di apertura dei PE viene confermato il principio di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.

Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.  In materia di programmazione del settore rimane il problema dell’inerzia delle Regioni e degli enti locali che – nella maggioranza dei casi – non hanno ritenuto di approvare provvedimenti di zonizzazione che, se adottati con le adeguate motivazioni, renderebbero non solo necessaria l’autorizzazione per l’apertura delle nuove attività, ma addirittura anche interdetta l’apertura di nuovi esercizi in determinate zone. Senza tali provvedimenti, la norma nazionale rimane purtroppo priva di concreta applicabilità.

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