Decreto Covid-19 e le scadenze del green pass rafforzato: ecco cosa cambia!

Il decreto-legge 24/2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo.

 

Il provvedimento riporta una serie di step con date e scadenze ben precise sul green pass rafforzato e green pass base, indispensabili per un ritorno graduale alla normalità. Tra le principali misure vi è l’eliminazione delle quarantene precauzionali, l’eliminazione graduale del super green pass e del green pass base, così come la cessazione del sistema delle zone colorate.

 

Permane l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso, in particolare quelle FFP2 nei mezzi di trasporto e spettacoli aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le scadenze del green pass rafforzato (comunemente chiamato super green pass), sono state definite con l’obiettivo di eliminare del tutto, in maniera progressiva, la certificazione verde Covid-19.

 

Nell’ambito della ristorazione, ad oggi, permangono ancora i limiti e i requisiti ormai noti (distanziamento fra tavoli etc etc)

 

Cosa accade dal 1° al 30 aprile

Dal 1° aprile fino alla fine del mese, tutti i lavoratori potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, inclusi gli over 50. Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base.

 

Le disposizioni dal 1° maggio

Dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Fanno eccezione i lavoratori nelle professioni sanitarie, quelli negli ospedali e nelle RSA, che avranno fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro.

 

Dove si può accedere senza super green pass dal 1° aprile

È dal 1° aprile che verrà meno l’obbligo di super green pass (e di green pass base) per l’accesso alle seguenti attività:

  • consumo di cibo e bevande all’apertoovunque somministrati ( bar, ristoranti, strutture ricettive)
  • attività sportive outdoor;
  • negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
  • alloggi in hotel : Sarà altresì consentito accedere, senza esibizione di alcuna certificazione, ai servizi di ristorazione, anche al chiuso, all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.  Si evidenzia che il green pass base sarà necessario dal 1 al 30 aprile in relazione ai servizi di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive che siano accessibili al pubblico esterno.
  • Trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram).

 

Dove occorre il super green pass fino al 30 aprile

La certificazione verde “rafforzata” continuerà ad essere indispensabile, fino al 30 aprile, per l’accesso alle seguenti attività:

  • convegni e congressi;
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (ad eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti), anche svolti presso strutture ricettive;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste conseguenti cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati ( Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.)
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

 

Nel dettaglio:

 

Impiego del green pass base (articolo 6)

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi vaccinali e specifiche deroghe;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • accesso ad aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Impiego del green pass rafforzato (articolo 7)


Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5)

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

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