DCPM 22 MARZO 2020: Nuove misure di contenimento che interessano anche le imprese

Il DPCM del 22 marzo 2020 –  che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale – ha decorrenza da lunedì 23 marzo 2020  e avrà efficacia fino al 3 aprile 2020. 

 

E’ consentito fino al 25 marzo 2020 –  per le imprese le cui attività sono sospese dal presente decreto –  di completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le attività sospese sono tutte quelle produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto stesso e declinate per suddivisione ATECO esclusivamente per il commercio all’ingrosso (tabella in calce).

Le attività di commercio al dettaglio osserveranno le stesse disposizioni della scorsa settimana in quanto il DPCM prevede espressamente che per le stesse resta fermo quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni del dpcm 11 marzo 2020. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle varie filiere previa comunicazione al Prefetto

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

I nostri uffici rimangono a disposizione e vi rimandiamo alle FAQ aggiornate presenti sul sito di Confcommercio Nazionale al seguente link:

https://www.confcommercio.it/-/faq-coronavirus-dpcm-marzo

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