DA LUNEDI’ 12 APRILE 2021 IL FRIULI VENEZIA GIULIA IN ZONA ARANCIONE: FIRMATA ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA
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Il Ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza.
Il Friuli Venezia Giulia da lunedì 12 aprile 2021 sarà ZONA ARANCIONE.
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Ricordiamo qui le principali REGOLE per la ZONA ARANCIONE :
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SPOSTAMENTI:
E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00 e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Nel dettaglio:
RISTORAZIONE
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale;
- L’asporto è consentito dalle ore 5.00 alle ore 22.00 . La consegna a domicilio sempre consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate nel codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) possono effettuare l’asporto ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18.00
- consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l’applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- per quanto concerne le modalità di svolgimento attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, rimane in vigore la direttiva del Ministero dell’Interno del 22.01.2021, come da informativa già inviata.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
- I negozi possono rimanere aperti.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- Obbligo in tutti gli esercizi commerciali e nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
- Sospese attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
- Sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
- Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;
- Consentito svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze e le altre misure di contenimento;
- Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.