Credito d’imposta per cuochi professionisti
CREDITO D’IMPOSTA PER CUOCHI PROFESSIONISTI
Questa agevolazione è prevista – nella forma di credito di imposta – dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 per cuochi professionisti autonomi e dipendenti presso alberghi e ristoranti per le spese sostenute per l’acquisto di beni durevoli e corsi di aggiornamento tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022
il credito d’imposta viene erogato ai sensi del regolamento “de minimis” nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili e l’agevolazione massima concedibile per ciascun beneficiario non può – comunque – eccedere l’importo di € 6.000
Le domande possono essere presentate al Ministero
fino alle ore 15.00 del 3 aprile 2023
tramite apposita piattaforma telematica https://mimitdgiaibonuschef.invitalia.it/
che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS
requisito obbligatorio è essere in possesso di una PEC attiva
Questi i destinatari dell’agevolazione:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi con partita IVA, anche senza codice ATECO 5.2.2.1.0.
facendo attenzione che il requisito fondamentale per accedere al credito d’imposta è quello di operare presso alberghi e ristoranti
che devono:
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1 gennaio 2021
più precisamente:
- essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022
oppure:
- essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022
- essere nel pieno godimento dei diritti civili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
- l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari
- l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
- A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
- A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
- A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
Attenzione ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
E’ possibile presentare una solo domanda che deve contenere:
- l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l’accesso all’agevolazione
- la dichiarazione:
- dell’importo dell’agevolazione richiesta
- i dati e le informazioni relativi alle spese ammissibili
- i titoli giustificativi delle spese sostenute, esclusivamente in formato digitale, aventi data compresa dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022
- copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati
- eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta
- il contratto di lavoro subordinato o – per i titolari di partita IVA – una o più fatture emesse per la prestazione del servizio di cuoco professionista nei confronti di alberghi e ristoranti.
Ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione, le domande presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno disponibile; in ogni caso l’ordine temporale di presentazione delle domande non determina alcun vantaggio né penalizzazione nel trattamento delle stesse.
Le domande presentate fuori dai termini, oppure con modalità diverse rispetto a quelle previste, rendono la domanda irricevibile.
Si ricorda che questo credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione mediante F24
- è escluso da IRPEF e IRAP
- non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.
può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per ulteriori informazioni
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-cuochi-professionisti