COVID-19 e AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE la Commissione Europea ha Prorogato e Modificato il TEMPORARY FRAMEWORK

La Commissione Europea, con proprio comunicato del 28 gennaio 2021, ha reso noto di aver approvato ulteriori modifiche al Quadro temporaneo degli aiuti di stato (Temporary Framewok) adottato a partire dal 19 marzo 2020 in seguito all’epidemia COVID-19. 

Queste le nuove disposizioni:

  1. proroga del Temporary Framework al 31 dicembre 2021 per tutte le misure previste, comprese le misure di ricapitalizzazione; ricordando che la precedente scadenza era fissata al 30 giugno 2021 (al 30 settembre 2021 per le misure di ricapitalizzazione)
  2. aumento dei massimali relativi agli aiuti di importo limitato (par. 3.1 del Temporary Framework): il limite degli 800.000 euro per impresa passa a 1,8 milioni di euro, mentre per la produzione agricola e la pesca i massimali sono portati rispettivamente a 225.000 e 270.000 euro per impresa (precedentemente erano 100.000 e 120.000)
  3. per le imprese con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può concedere aiuti sui costi fissi sostenuti che non sono coperti da utili (par. 3.12 del Temporary Framework); il massimale dell’aiuto passa da 3 milioni a 10 milioni di euro
  4. possibilità degli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Temporary Framework (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Temporary Framework. Con la conversione non si possono comunque superare i nuovi massimali previsti (vedi punto 2) per gli aiuti di importo limitato del par. 3.1 del Temporary Framework
  5. proroga fino al 31 dicembre 2021 (attualmente il termine è fissato al 30 giugno 2021) dell’esclusione temporanea di tutti i Paesi dall’elenco dei Paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

Si ricorda che i crediti all’esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di differire il pagamento; il differimento comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati.

 

Segnaliamo, infine, che la Commissione ha fatto presente che valuterà in via prioritaria tutte le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli Stati membri nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza al COVID-19.

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