CONVERTITO NELLA LEGGE 40/2020 IL DECRETO LIQUIDITA’

Il DL 23/2020 “Liquiditàè stato convertito con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

La Legge 40/2020 ha potenziato il Fondo di garanzia PMI e migliorato alcune caratteristiche al fine di agevolare le esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando difficoltà derivanti dell’epidemia da COVID-19; sono state semplificate le procedure di accesso, incrementate le coperture della garanzia ed ampliata la platea dei beneficiari.

Si ricorda che da parte del Fondo di Garanzia è previsto il rilascio di una garanzia gratuita ed automatica per il 100% sui nuovi finanziamenti concessi a favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti a condizione che l’attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

importo non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spese salariale annua dell’ultimo esercizio utile fino ad un massimo di € 30.000 per impresa (con il DL erano € 25.000), questo importo può essere ripartito anche su più finanziamenti e più banche ma mai superato
durata del finanziamento fino a 10 anni (prima erano 6 anni) con un preammortamento di 24 mesi.

Per i finanziamenti già concessi – secondo quanto previsto dall’art. 13  lettera m-bis comma 1 del DL Liquiditàvista la conversione in legge e considerate le modalità di adeguamento descritte nella circolare n. 12/2020, è possibile fare richiesta di adeguamento alle nuove condizioni di aumento di durata e/o di importo.

La garanzia viene concessa automaticamente ed il finanziamento può essere erogato dalla banca anche senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato che deve essere presentato alla banca o al Confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.

L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibilile imprese fino a 499 dipendenti e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentateda banche, Confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non siano superati i limiti di aiuto previsti.

Per le operazioni più importanti, la garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario; anche in questo caso l’importo massimo può essere raggiunto sommando più domande di ammontare inferiore.

Per le imprese con ricavi non superiori a € 3.200.000 – che possono avviare operazioni di importo fino a 800.000 alla garanzia del 90% del Fondo può essere aggiunta  un’ulteriore garanzia del 10% concessa de un Confidi così da coprire il 100% del finanziamento concesso. La durata di questo finanziamento è rimasta confermata in 72 mesi  

La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate: questa possibilità vale solo – però – se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020.

Le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI sono snelle e veloci, il Consiglio di gestione si riunisce due volte la settimana e l’impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione di delibera.

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