CONTRIBUTI AI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CAMPEGGI IN AREA MONTANA

Contributi per l'acquisto di arredi e attrezzature, lavori, realizzazione di parcheggi e attività di promozione turistica (art. 3 – commi da 20 a 23 – LR 6 agosto 2021, n. 13).

 

Beneficiari sono i proprietari e conduttori di campeggi, sia pubblici che privati, interamente ubicati in Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell’art. 2 della LR 20 dicembre 2002, n. 33

 

Per i comuni parzialmente montani l’individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia del territorio montano regionale .

 

Finanziabili sono i seguenti interventi:

a) acquisto di arredi e attrezzature;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;
d) attività di promozione turistica.

 

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:

 

1. acquisto di arredi e attrezzature, ad esclusione di materiale usato per l’intervento di cui all’art. 3 comma 1 lettera a). Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo
esemplificativo, biancheria e stoviglie;

2. spese per lavori per gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 b) e c), così come indicati all’art. 56 comma 2 della LR 31 maggio 2002, n.14:

  • b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento
  • c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive

3. ai fini dell’attività di promozione turistica di cui all’art 3 comma 1 lettera d) esclusivamente le spese per l’ideazione e la produzione di veicoli informativi, gadgets e altri materiali promozionali dell’iniziativa.

 

Ogni richiedente, a pena di esclusione, può presentare al massimo due domande di contributo e per una sola struttura destinata a campeggio:
– una domanda a valere sulle tipologie di intervento di cui alla lettera a) e/o b) e/o c)
– una per la tipologia di intervento di cui alla lettera d).

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 21 della LR 6 agosto 2021, n. 13, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento, realizzati dai conduttori della struttura ricettiva su immobili di proprietà pubblica o di altri privati, gli stessi sono tenuti a presentare, a pena di inammissibilità della domanda, la dichiarazione dell’assunzione dell’impegno a che i beni oggetto di finanziamento permangano di proprietà pubblica o del soggetto terzo privato anche dopo la scadenza del vincolo di destinazione.

 

Il contributo è erogato nel rispetto del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 ed è concesso nella misura massima di € 200.000,00 e fino all’80% della spesa ammissibile.

 

La domanda di contributo – per l’anno 2021 – deve:
– essere presentata alla Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche – Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il giorno 15 settembre 2021
– redatta secondo il Modello A e/o B (sotto allegati) con apposizione marca da bollo
– presentata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo PEC montagna@certregione.fvg.it

Gli allegati D ed E previsti dal Regolamento per la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 6 comma 5 del Regolamento stesso , non devono essere presentati dal soggetto richiedente.

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