Comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati

Comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Atto Senato n. 1437).

Il decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 (cosiddetto decreto sicurezza bis), contenente la disposizione inerente i termini per la comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza, è stato definitivamente approvato dal Senato, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento verrà ora inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Le disposizioni concernenti i termini per la comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati sono contenute nell’articolo 5, comma 1, in base al quale: per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, deve avvenire entro sei ore, anziché nell’immediatezza, come previsto dal decreto prima delle modifiche parlamentari.

Il comma 1-bis, inoltre, prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate. L’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione entro 6 ore dall’arrivo, nel caso di soggiorni inferiori a ventiquattro ore, è subordinata all’adozione del decreto del Ministro dell’interno di integrazione delle modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati. La disposizione in esame entrerà in vigore il 90° giorno successivo alla pubblicazione del succitato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Fino a tale data, la comunicazione potrà essere effettuata in tutti i casi, anche in caso di soggiorni inferiori a ventiquattro ore, entro ventiquattro ore dall’arrivo.

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