Comunicazione degli ospiti alloggiati
E’ stato pubblicato in G.U. nei giorni scorsi il D.L. 14 giugno 2019 n. 53 “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” – cosiddetto “decreto sicurezza bis” – che all’art. 5 integra l’articolo 109 del TULPS stabilendo che la comunicazione dei dati delle persone alloggiate alle questure da parte dei titolari di strutture ricettive e di coloro che locano immobili per brevi periodi, nel caso di soggiorni “non superiori alle 24 ” deve essere effettuata “con immediatezza” (anziché entro le ventiquattro ore dall’arrivo).
Si tratta di un obbligo già contenuto nel D.M. 7/1/ 2013, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 109 TULPS, obbligo che però non veniva sempre rispettato, anche a causa del fatto che non era espressamente previsto da una norma primaria.
Il decreto legge, già in vigore, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.