Bonus alberghi 2020 – 2021 conosciuto come Tax Credit riqualificazione “misure per riqualificare e migliorare le strutture ricettive”
Nell’ambito delle misure per il sostegno ed il rilancio dell’economia nel settore turistico e termale l’art. 79 del DL 104/2020 “Decreto Agosto” – convertito nella Legge n. 126/2020 – ha destinato fondi per € 180 milioni di euro per ciascuna annualità (2020 e 2021) per il rifinanziamento del credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive, agevolazione introdotta dall’art. 10 DL 83/2014 – convertito con modificazioni dalla Legge 106/2014. Il Bonus Alberghi viene riproposto – potenziato – con riferimento alle spese sostenute nel biennio 2020-2021 ovvero, per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare, nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019.
I soggetti beneficiari del Bonus Alberghi 2020-2021sono le seguenti attività :
- strutture ricettive turistico alberghiere
- stabilimenti termali
- strutture ricettive all’aria aperta
- strutture che svolgono attività agrituristica
esistenti come struttura – ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 – al 1° gennaio 2012, che effettuino interventi nei propri immobili al fine di aumentarne la competitività e migliorarne l’accoglienza al pubblico.
Questi gli interventi agevolabili:
- interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), c), d) del DPR 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- interventi di incremento dell’efficienza energetica
- interventi per l’adozione di misure antisismiche
- acquisto di mobili e componenti d’arredo
per gli stabilimenti termali:
- realizzazione di piscine termali
- acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Condizioni :
- che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo
- che gli interventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.
Il credito d’imposta è fissato al 65% delle spese sostenute per le voci ammissibili e l’importo massimo ottenibile – nel biennio 2020 – 2021 – è pari ad € 200.000 in regime de minimis; altra novità è che il credito è utilizzabile – esclusivamente in compensazione nel modello F24 – anche in un’unica soluzione senza obbligo di ripartizione in quote annuali.
La normativa per la presentazione delle istanze è in corso di definizione, in attesa dei decreti attuativi rimangono alcuni aspetti da chiarire, tra cui la procedura per l’ottenimento del credito, in particolare se sarà applicato il meccanismo del “click day”; ricordiamo – infatti – che nelle precedenti edizioni le risorse venivano assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.