Avvio procedimenti d’ufficio per la cancellazione e assegnazione dei domicili digitali nei confronti di imprese inadempienti con diffida ad adempiere – art. 37 D.L.76/2020 convertito in Legge 120/2020

Come è noto, le disposizioni vigenti impongono alle imprese, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, di dotarsi di un proprio domicilio digitale/PEC.

La stessa normativa prevede altresì che, qualora il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese rilevi un domicilio digitale inattivo, debba chiedere alle imprese di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale concedendo il termine di trenta giorni, decorso il quale, procede con propria determinazione alla cancellazione dell’indirizzo dal registro imprese e all’assegnazione d’ufficio di nuovo e diverso domicilio digitale applicando contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento.

Proseguendo nella attività già intrapresa in tema di domicili digitali, si informa che lo scrivente ufficio ha avviato procedimenti per la cancellazione e per l’assegnazione dei domicili digitali nei confronti di imprese con domicilio digitale revocato, con diffida ad adempiere.

L’iter di avvio della cancellazione e dell’assegnazione interessa complessivamente 3439 imprese (1312 per il territorio della ex provincia di Pordenone e 2127 per il territorio della ex provincia di Udine).

Sul sito camerale (sezione “trasparenza” – Albo camerale) dal 16 settembre fino al 30 ottobre 2024 resterà pubblicata la Determinazione del Conservatore n. 2024000036 del 12/09/2024 completa della comunicazione di avvio con diffida ad adempiere e di n.2 elenchi, uno per il territorio della ex provincia di Pordenone e uno per quello della ex provincia di Udine, delle imprese con domicili digitali revocati e non soggette a procedure concorsuali.

Nel termine assegnato, cioè fino al 30 ottobre 2024, le imprese possono regolarizzarsi dotandosi di nuovo domicilio digitale da iscrivere al Registro delle Imprese.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è gratuita e può essere predisposta in totale autonomia, in modo semplice e intuitivo, tramite il sito https://ipecregistroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action se il titolare / legale rappresentante è in possesso di firma digitale. È possibile predisporre anche una ordinaria pratica telematica Comunica comunque non soggetta ad imposta di bollo e diritti di segreteria.

In caso di mancato adempimento, ai sensi della normativa in oggetto, la Camera di Commercio cancellerà d’ufficio il domicilio digitale revocato ed assegnerà d’ufficio un domicilio digitale (PEC) che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore https://impresa.italia.it/cadi/app/login; lo stesso sarà attivo solo in ricezione, automaticamente inserito nelle visure e nei certificati e consultabile negli elenchi INI-PEC.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà inoltre la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento al titolare e ad ogni legale rappresentante. I verbali di accertamento sanzionatorio saranno notificati nello stesso domicilio digitale e conterranno la richiesta di pagare € 60,00 (per il titolare di imprese individuali) e € 412,00 (per ogni legale rappresentante delle società) per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

Si raccomanda, quindi, la consultazione degli elenchi di cui sopra, disponibili sul sito internet della Camera di Commercio.

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