🚨 ATTENZIONE: Circolare ministeriale chiarisce le modalità di verifica dell’identità della persona che esibisce il Green Pass
Con una circolare del Ministero dell’Interno è stata fatta chiarezza sui controlli delle identità dei clienti in possesso del Green Pass.
PUBBLICI ESERCIZI E STRUTTURE RICETTIVE
La circolare in questione identifica due diverse fasi del processo di verifica del Green Pass.
FASE 1: CONTROLLO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS
La prima fase consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per i quali essa è prescritta. Questa prima verifica ricorre in OGNI CASO e proprio in ragione di ciò si configura come un vero e proprio OBBLIGO a carico dei gestori di bar, ristoranti e strutture ricettive (o loro delegati).
FASE 2: DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSORE DEL GREEN PASS DELLA CONGRUENZA CON LA PROPRIA IDENTITA’ PERSONALE
Questa fase consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale mediante, mediante l’esibizione di un documenti di identità. Questa fase si tratta di una ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o elusioni (come Green Pass falsi o non appartenenti al possessore del Green Pass).
Trattandosi di una attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento di identità vengono indicati, tra i soggetti investiti del dovere di tale verifica I PUBBLICI UFFICIALI.
Pertanto per i pubblici esercizi e le strutture ricettive rimane la natura DISCREZIONALE della verifica della CARTA DI IDENTITA’ a seguito dell’esibizione del Green Pass.
ECCEZIONE:
Viene fatta ECCEZIONE per i casi in cui ci sia un evidente elusione o abuso delle norme, come ad esempio quando c’è una evidente incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione ed il soggetto in possesso di essa. In questo caso il cliente è tenuto all’esibizione del documento di identità anche se il richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.
Pertanto la verifica è “necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione”
In ogni caso la verifica dovrà essere fatta con modalità che tutelino la riservatezza delle persone, anche nei confronti di terzi.
SANZIONI
Resta fermo il punto secondo cui le sanzioni, in caso non si accerti la corrispondenza tra il certificato e l’identità del possessore, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Precisazione relativa agli alloggiati delle strutture ricettive: esclusivamente per gli alloggiati delle strutture ricettive, rimane valida la FAQ Ministeriale (visibile qui) con l’attenzione che si riferisce ai soli servizi di ristorazione per gli alloggiati.
ALTRE ATTIVITA’ PER CUI VIENE RICHIESTO IL GREEN PASS
Le stesse regole valgono anche per le altre attività il cui accesso è strettamente limitato alle sole persone in possesso di Green Pass (come palestre, parchi di divertimento, sale slot, teatri, cinema, sagre, ecc.)
Viene fatta eccezione per i grandi eventi e gli stadi, in cui “possono essere abilitati alle verifiche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi.”