Accesso al credito Covid-19: a cosa può accedere il settore turismo
Sezione Anticrisi art. 2 LR 3/2020 per danni da COVID-19
L’impresa che attesta di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica può fare richiesta di finanziamento agevolato – anche senza l’acquisizione di garanzie – con una durata massima di 6 anni per:
- consolidamento finanziario
- sostegno credito a breve
importo minimo € 5.000
importo massimo € 300.000
tasso minimo 0,50% e massimo per le PMI 0,69%
Modalità presentazione della domanda
È possibile procedere all’inoltro della domanda a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affari@pec.mediocredito.fvg.it.
Tale invio non sostituisce, comunque, quello cartaceo che andrà finalizzato; l’istruttoria delle domande sarà avviata già con il ricevimento della PEC.
L’invio a mezzo posta elettronica deve riguardare la domanda e le dichiarazioni allegate, adeguatamente compilate e sottoscritte, oltre alla documentazione accessoria.
Sezione Anticrisi Covid – Legge Regionale 3 del 2020
Decreto Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020 N. 18
Art 49 Fondo Centrale di Garanzia PMI – per la durata di 9 mesi dalla data di pubblicazione del DL:
- garanzia viene concessa a titolo gratuito
- importo massimo garantito x singola impresa è elevato a 5 milioni di euro
- interventi di garanzia diretta (Fondo Centrale a Banca) percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000
- per gli interventi di riassicurazione (attraverso i Confidi) percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi a condizione che le garanzie rilasciate da quest’ultimo non superino la percentuale massima di copertura dell’80% per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000
- ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito purché nel nuovo finanziamento sia prevista l’erogazione di un credito aggiuntivo (rispetto al debito rinegoziato) in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo oggetto del finanziamento di rinegoziazione
- per le operazioni per le quali le banche hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento – o della sola quota capitale – su operazioni garantite dal Fondo, è previsto l’allungamento automatico anche della durata della garanzia del Fondo
- nelle richieste di garanzia c’è l’esclusione del modulo “andamentale dell’impresa” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo, che per ora andrà effettuata solo su modulo economico finanziario; questo importante aspetto permette di ammettere a garanzia del Fondo un base più ampia di imprese
- per il settore turistico alberghiero e le attività immobiliari è prevista la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga agli attuali limiti, per operazioni di investimento immobiliare con finanziamento a durata minima 10 anni e per importi superiori a € 500.000
Art 56 Sostegno finanziario alle PMI
E’ prevista una “moratoria straordinaria” per le imprese che possono avvalersi, dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, i pagamenti della rate o dei canoni di leasing,
in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto della sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. L’impresa può anche fare richiesta di sospendere soltanto i rimborsi della quota conto capitale.
b) per le aperture di credito a revoca (fidi bancari) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o a quella di presentazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020
c) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
Decreto Legge “Liquidità” 8 aprile 2020 n. 23
SACE SPA è autorizzata a concedere garanzie a prima richiesta su finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di istituti di credito con un impegno massimo di 200 mld di €, di cui 30 da destinare a PMI
Possono essere garantiti finanziamenti finalizzati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, fino ad un massimo di 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi
l’importo massimo del prestito ha una soglia massima determinata in base al valore più elevato tra il 25% del fatturato del 2019 ed il doppio dei costi del personale relativi al 2019. Se si tratta di impresa avviata dopo il 31.12.18 si stimano i costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività
garanzia massima del 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a € 1.5 mld
Commissioni ridotte per PMI
Questo Decreto potenzia di molto anche il Fondo di Garanzia per le PMI che diventa così un importante strumento a supporto della piccola e media impresa, autonomi e professionisti, e prevede anche un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Sono previste fino al 31 dicembre 2020 diverse misure che derogano alle vigenti disposizioni
Infatti il Decreto consente agli Istituti di Credito di concedere prestiti alle micro, piccole e medie imprese ed ai professionisti, con procedura semplificata, differenziata solo per dimensioni impresa ed importo richiesto.
Queste le principali novità:
– gratuità della garanzia del Fondo e innalzamento delle coperture all’80% per la garanzia diretta
– incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi
– ammissibilità alla garanzia dell’80% di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che la banca conceda nuova liquidità per almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
– estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali banche hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate per l’emergenza coronavirus
– semplificazione del procedimento di valutazione del merito creditizio
– copertura 100% del Fondo sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a € 25.000 a favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), danneggiate dall’emergenza COVID-19. Questi finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi. La garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
– la possibilità, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000 che la garanzia del 90% rilasciata dal Fondo venga integrata da un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
FRIE
Finanziamento agevolato a tasso variabile a medio/lungo termine – massimo 15 anni con 2 anni di preammortamento – per investimenti in acquisto e/o ristrutturazioni strutture ricettive; la domanda va presentata a preventivo
Viene finanziato il 75% dell’investimento imponibile ammissibile a contributo – minimo € 100.000 e massimo € 20milioni
Tasso agevolato in base alla dimensione aziendale con riferimento all’Euribor a 6 mesi che viene così applicato con interesse minimo 0,95% per finanziamenti fino a € 2.500.0000
Questo nel dettagli l’abbattimento sull’Euribor a 6 mesi: – 35% per le piccole imprese (ovvero riduzione del 65%), – 50% per le medie imprese (ovvero riduzione del 50%), – 80% per le grandi imprese (ovvero riduzione del 20%).
Fondo Turismo
Contributo regionale a fondo perso per investimenti di ristrutturazione e/o ampliamenti aziendali che possono essere presi – a scelta dell’impresa –
– in regime de minimis 50% fino a concorrenza del plafond (triennale € 200.000)
– aiuto di stato 50% fino ad un massimo di € 400.000
la scelta dipende anche dall’importo dell’investimento programmato
si ricorda che le domande – che si possono presentare quando il bando è aperto – verranno inserite in una graduatoria regionale in base al punteggio e alle premialità.
LR 29/05 art 100
Contributo regionale a fondo perso del 50% per investimenti in sicurezza/arredamenti e attrezzatura / / efficientamento energetico : investimento minimo € 5.000 e massimo € 75.000
Mentre per la creazione di un sito e-commerce investimento min € 3.000 e massimo € 30.000
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Attenzione le imprese già beneficiari di un contributo regionale (significa che hanno la concessione già in mano – parliamo dei bandi 2017 e 2018 per Fondo Turismo) e non hanno ancora rendicontato, possono chiedere al CATT FVG l’anticipo del 90% del contributo concesso senza fidejussioni e fuori dai termini del regolamento.
Per ulteriori info inviare una mail a sindacale@ascom.ud.it