Norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione
L’art. 20 (vedi allegato) reca disposizioni per l’accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico. Mentre il 1° comma prevede il principio generale che ai cani accompagnati è consentito l’accesso indiscriminato nei pubblici esercizi e nei negozi (oltre agli uffici aperti al pubblico), il comma 4° dispone che il responsabile dei medesimi esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all’accesso previa comunicazione al Sindaco. Anche se la legge regionale appena pubblicata ( che peraltro non prevede sanzioni per la eventuale violazione dell’art. 20 ) è in attesa del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 36 – onde evitare spiacevoli equivoci con la clientela – si suggerisce di invitare i titolari di PE e di attività commerciali, prima di evidenziare all’ingresso dei locali il divieto di accesso agli animali, a inoltrare comunque la prevista comunicazione al Comune ( anche via fax) nel caso che, ad es., i cani non siano ammessi (la comunicazione non deve contenere una qualche motivazione/giustificazione). Valuteremo se fare un adesivo o altro per PE e negozi (per gli alberghi – che talvolta accettano animali di piccola taglia nelle camere, ma non sempre è consentito loro l’accesso in sala ristorante – potrebbe avere caratteristiche diverse).