ATTENZIONE: PER LE IMPRESE E’ CONFERMATA LA DATA DEL 31 MARZO 2025 PER ADEGUARSI ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO DANNI DA CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI
Segnaliamo che la Legge n. 15/2025 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio – ha confermato la proroga al 31 marzo 2025 del termine ultimo entro il quale le imprese dovranno adempiere all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come previsto dall’art. 1 – commi da 101 e seguenti – della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) che ha inizialmente introdotto l’obbligo per tutte le imprese con prima scadenza 31.12.2024.
Le disposizioni attuative della misura sono state definite con Decreto del MEF e del MIMIT n. 18/2025, pubblicato in GU il 27 febbraio 2025 per entrate in vigore dal 14 marzo 2025: definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa, le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare; vengono inoltre stabilite le modalità attuative e operative di tale obbligo, definiti i beni soggetti a copertura, i criteri di determinazione dei premi ed il ruolo della società SACE SpA nel supporto alla gestione dei rischi.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo della polizza assicurativa per:
tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese
le imprese con sede legale all’estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese
dove sono incluse anche:
- le imprese individuali
- le società di persone
- le società a responsabilità limitata.
ad una specifica polizza assicurazione al fine di tutelare il tessuto produttivo dagli ingenti danni causati da
eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni
che si verificano sul territorio nazionale
a copertura di possibili danni diretti alle immobilizzazioni materiali come:
• terreni e fabbricati
• impianti e macchinari
• attrezzature industriali e commerciali
La polizza assicurativa dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023).
Le polizze potranno essere integrate – se di interesse dell’impresa – con garanzie accessorie, come copertura dei danni indiretti e/o la perdita di profitti.
Al momento non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza, il mancato adempimento tuttavia sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Pertanto le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali possono subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.
Al contrario, per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze sono previste sanzioni pecuniarie (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).
E’ importante sottolineare che l’IVASS è stato incaricato della gestione di un portale informatico finalizzato a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative; l’operatività del portale è però subordinata all’emanazione di un decreto del MIMIT, su proposta dell’IVASS, di prossima emanazione.
Eventuali ultimi aggiornamenti saranno pubblicati immediatamente.
Di seguito i link delle nostre comunicazioni precedenti:
25 Settembre 2024: https://www.confcommercio.udine.it/in-dirittura-darrivo-il-decreto-sullobbligo-assicurativo-per-le-imprese-per-i-rischi-catastrofali-cosa-bisogna-sapere/
12 Dicembre 2024: https://www.confcommercio.udine.it/slitta-al-31-marzo-2025-lobbligo-assicurativo-per-le-imprese-contro-i-danni-da-calamita-naturali-ed-eventi-catastrofali/