RENTRI – Tracciabilità dei rifiuti: nuovi formati per le scritture ambientali e nuove regole per la vidimazione.
Come è noto, il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 (testo unico delle norme in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti), gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Le nuove disposizioni normative prevedono nuovi format per i Registri di carico e scarico dei rifiuti e per i Formulari di identificazione e del trasporto dei rifiuti (FIR).
La nuova normativa prevede il passaggio graduale al RENTRI in base alle tipologie e alle dimensioni delle imprese, per step (dal 13/02/2025 al 13/02/2026), con il conseguente mutamento del regime della vidimazione delle scritture ambientali da cartacea a digitale. Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare il sito ministeriale www.RENTRI.gov.it .
Per andare incontro alle esigenze dell’utenza il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha anticipato al 4 novembre 2024 la data a partire dalla quale sarà possibile stampare dal RENTRI il nuovo registro di carico e scarico da vidimare presso le Camere di Commercio e al 23 gennaio 2025 la data a partire dalla quale sarà possibile la vidimazione digitale dei FIR e dei registri utilizzando, in autonomia, il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.
I nuovi format saranno utilizzabili solo dal 13 febbraio 2025, da quella data non potranno più essere utilizzati i vecchi registri e i vecchi FIR.
Di seguito si riportano le indicazioni sul Servizio Vidimazioni dell’ente camerale.
REGISTRI CARICO E SCARICO (R C/S)
- Dal 4/11/24 sino al 13/02/25 le CCIAA potranno vidimare sia R C/S modello nuovo che R C/S modello vecchio.
- Dal 13/02/25 sino al 13/02/26 le CCIAA vidimeranno SOLO R C/S modello nuovo (quindi dal 13/02/25 le CCIAA NON potranno più vidimare R C/S vecchio modello).
- Dal 13/02/26 le CCIAA non vidimeranno più R C/S.
FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (FIR)
- Fino al 13/02/25 le CCIAA vidimeranno SOLO FIR modello vecchio; i FIR nuovo modello avranno solo vidimazione digitale.
- Dal 13/02/25 le CCIAA NON vidimeranno più FIR.
L’ Ufficio Registro Imprese, per fronteggiare le attese numerose richieste di vidimazione dei nuovi format dei Registri di carico e scarico che si concentreranno nel breve periodo dal 4/11/2024 (disponibilità da Rentri nuovo format) al 13/02/2025 (data di inizio dell’utilizzo dei nuovi format), prevede l’apertura di un ulteriore sportello – “Sportello Rentri” – dedicato alla sola vidimazione dei Registri di carico e scarico nel nuovo formato, con orari di apertura gradualmente più ampi in prossimità della scadenza del 13 febbraio 2025.
Gli accessi saranno cadenzati ogni 15 minuti, tempo previsto per la presa in carico, la vidimazione e la restituzione di un solo Registro (max 100 pagine).
Per ridurre i tempi di permanenza allo sportello si ricorda che è possibile versare i diritti di segreteria dovuti per la vidimazione del Registro effettuando anticipatamente un versamento spontaneo con pagoPA, https://pagamentionline.camcom.it/ , l’importo dei diritti di segreteria per la vidimazione di un Registro di carico e scarico è rimasto immutato (€ 25,00).
In previsione del massiccio accesso agli sportelli, l’ufficio Registro Imprese consiglia di procedere quanto prima alla vidimazione presso gli sportelli camerali (già possibile dal 4 novembre 2024) poichè in prossimità della data di obbligatorietà dell’utilizzo dei nuovi registri (13 febbraio 2025) l’Ufficio potrebbe non essere in grado di garantire l’immediata riconsegna dei registri vidimati.
Si ricorda comunque che il nuovo format è obbligatorio dal 13 febbraio 2025 ma la vidimazione è necessaria solo prima della messa in uso del nuovo Registro.