Riforma del mercato elettrico – Regolamento 2024/1747 e Direttiva 2024/1711
Il 26 giugno scorso sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1747 e la Direttiva (UE) 2024/1711, in materia di riforma del mercato elettrico.
I provvedimenti vanno nella direzione di perseguire gli obiettivi di: sicurezza degli approvvigionamenti, sostegno alla crescita delle fonti rinnovabili e creazione di un mercato concorrenziale in grado di produrre continui aumenti di efficienza della produzione.
La soluzione tecnica di basare le transazioni del mercato elettrico sul mercato del giorno prima (day-ahead market) – in cui gli operatori offrono e acquistano elettricità per ogni ora del giorno successivo e il prezzo definitivo è quello dell’ultima offerta di vendita accettata in asta (prezzo marginale) – ha mostrato i propri limiti nel biennio 2021-2022, con il forte aumento del prezzo del gas e, di conseguenza, dei costi di produzione dell’energia elettrica.
Da qui, l’esigenza di riformare il mercato dell’energia elettrica con l’obiettivo di evitare la completa dipendenza del prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas.
La riforma non rappresenta un cambiamento radicale del mercato elettrico UE, restano infatti invariate le attuali metodologie di prezzo marginale, ma si è puntato a ridurre la volatilità dei mercati investendo maggiormente nelle energie rinnovabili e utilizzando strumenti contrattuali per mitigare gli effetti a breve termine di eventuali shock energetici.
I punti principali della riforma sono:
- introduzione di contratti a lungo termine per proteggere i consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi. Tra questi svolgono un ruolo di primo piano:
– i Power Purchase Agreements (PPAs), o accordi di compravendita di energia elettrica: questi contratti permettono a fornitori e consumatori di stabilire prezzi fissi per periodi prolungati, riducendo l’incertezza legata alle oscillazioni del mercato;
– i contratti a termine: accordi finanziari stipulati tra due parti per l’acquisto o la vendita di un bene a un prezzo concordato oggi, ma con consegna e pagamento fissati a una data futura; - utilizzo di contratti per differenza (CfDs) per stabilizzare i ricavi dei produttori di energia rinnovabile, incentivando gli investimenti in nuove capacità rinnovabili;
- introduzione della duplice contrattualizzazione, ossia la possibilità per le imprese utilizzatrici di stipulare due diversi contratti contemporaneamente. Uno di questi contratti può essere dinamico (con prezzo che varia anche di ora in ora), in modo da soddisfare meglio le loro esigenze e sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili;
- implementazione di misure per facilitare l’autoconsumo e la condivisione dell’energia tra consumatori, inclusi incentivi per le comunità energetiche.
Entrambi i provvedimenti entreranno in vigore a metà luglio (cioè 20 giorni dopo la pubblicazione in GUE) e, per quanto concerne il recepimento della Direttiva, gli Stati Membri avranno tempo fino al 17 gennaio 2025, salvo che per alcune prescrizioni per il cui recepimento è protratto fino al 17 luglio 2026.